Spett. le Ente,
In relazione alla vertenza Enel c/ Provincia di Avellino, si allega sentenza
n. 520/2025 depositata il 17/06/2025 con la quale la Corte Tributaria di I
Grado di Avellino ha accolto il ricorso di Enel Spa e condannato Agenzia
delle dogane e dei monopoli -Direzione Territoriale IX Campania -Ufficio
Delle Dogane di Avellino- al rimborso in favore della ricorrente della somma
richiesta con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
Spese compensate con la Provincia.
La decisione è stata assunta sulla base del recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. Civ. 21883/2024) la quale ha stabilito il seguente
principio di diritto: Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della
fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise,
di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di
energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW.
Ciò posto, inopinatamente, in motivazione, la Corte ha condannato la
Provincia al rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Dogane dell'accisa
indebitamente percepita, sul presupposto che, in qualità di ente percettore,
debba tenere indenne l’ADM e provvedere al versamento in favore dello stesso
delle somme rimborsate.
Tale assunto non può essere assolutamente condiviso per due ragioni.
In primo luogo, appare evidente un vulnus operato dal primo giudice sul
principio della carenza di legittimazione passiva. Infatti, il recente
arresto giurisprudenziale reso dalla Cassazione statuisce la legittimazione
passiva esclusiva, non concorrente, dell’ADM nelle liti promosse per il
rimborso dell’addizionale regionale. Il Giudice di primo grado ha,
surrettiziamente, profilato una forma di solidarietà passiva tra ADM e
Provincia.
A tal proposito, è del tutto irrilevante chi sia il percettore del tributo.
Il titolare dell’imposta e, quindi, il soggetto competente a gestire il
tributo e a rispondere delle controversie relative al rimborso delle accise
è l’ADM la quale, per altro, non ha nemmeno formulato domanda di manleva o
regresso.
Quindi il Giudice di prime cure si sarebbe dovuto limitare a stabilire chi
fosse il soggetto legittimato passivo dell’istanza.
Inoltre, il Giudice Tributario, con tale inciso, ha chiaramente debordato
alle proprie facoltà giurisdizionali sotto un duplice aspetto: in primo
luogo, appare evidente un’indebita quanto arbitraria intromissione nei
rapporti finanziari tra enti pubblici che dovrebbero essere risolti in via
amministrativa e/o innanzi alla giurisdizione contabile in caso di
contestazioni, atteso il vuoto legislativo in materia specifica di rimborso
di accise, come nel caso in esame.
In ogni caso, volendo anche ammettere per assurdo che si configurasse una
ripetizione di indebito (che si ribadisce, non può essere il giudice
tributario in tale sede a stabilirlo), l’eventuale azione dovrebbe essere di
spettanza dell’Autorità giudiziaria Ordinaria.
Ciò posto, si consiglia vivamente di impugnare la decisione, il cui termine
è di 6 mesi dal deposito della stessa ovvero 30 giorni in caso di notifica
della stessa ad opera delle controparti, di cui, nell’eventualità, sarà mia
cura informarVi tempestivamente.
Tanto si doveva.
Si resta a disposizione per ogni necessità e con l'occasione si porgono
distinti saluti.
Avv. Massimo Galasso