PROCEDURA AD INVITI
Scelta del Contraente:
Procedura Negoziata con almeno 15 inviti
Struttura Appaltante: Settore 3 - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - DEMANIO - VIABILITA'
Cig: 84173676FC
Cup: J47C19000160003
Stato: In attesa di aggiudicazione
Oggetto: Gara a procedura negoziata per l’appalto a corpo dei lavori di recupero integrato del Castello di Gesualdo
Descrizione: Gara a procedura negoziata per l’appalto a corpo, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 1 del d.l. n. 76 del 16/7/2020, dei lavori di recupero integrato del Castello di Gesualdo - CUP J47C19000160003
Importo di gara: € 2.851.441,65
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 2.758.974,01
- Importo non soggetto a ribasso: € 92.467,64
Scelta del Contraente: Procedura Negoziata con almeno 15 inviti
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Antonio Marro
Data di pubblicazione: 09/09/2020
Data scadenza presentazione chiarimenti:
30/09/2020 23:59 - Europe/Rome
Data di scadenza ricezione offerte:
03/10/2020 23:59 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
03/10/2020 23:59 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
12/10/2020 10:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
16/12/2020 10:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - 381125.pdf.p7m
Determina di nomina R.U.P. - 381125.pdf.p7m
Disciplinare di gara - Disciplinare.pdf
Regolamento piattaforma - Regolamento piattaforma.pdf
DGUE - DGUE.pdf
Progetto - PROGETTO.rar
Elenco elaborati del progetto esecutivo - Elenco elaborati.pdf
Determina di nomina commissione - 02_Det. N. 2095 del 03-11-2020_Nomina Commissione Giudicatrice_Castello di Gesualdo Av.pdf.p7m
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - 02_pry_CV de maio.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - 01_pry_CV_EU_ing_Silvestro_Aquino_ottobre_2020.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - 03_pry_grasso_CURRICULUM VITAE.pdf
Verbali di Gara
Verbale seduta di gara del 13/10/2020 - Verbale 13-10-2020.pdf
Verbale verifica documentazione amministrativa - Verbale 11-11-2020.pdf.signed.pdf
Verbale valutazione documentazione tecnica - VERBALE DI GARA NN 2,3,4 e 5_SEDUTA RISERVATA.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - VERBALE_6.pdf
VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - VERBALI nn 7 e 8 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.pdf.signed.pdf
Chiarimenti
Come previsto dal disciplinare di gara "Il sopralluogo può essere effettuato solo nel giorno e nell’ora fissati dalla stazione appaltante per ciascun concorrente, secondo un proprio calendario di visite riservato, che saranno comunicati tramite messaggistica del Sistema con almeno un giorno di anticipo". Pertanto, codesta Impresa riceverà nell'area "Comunicazioni" un'apposita convocazione di sopralluogo nei prossimi giorni.
Come previsto dal disciplinare di gara "Il sopralluogo può essere effettuato solo nel giorno e nell’ora fissati dalla stazione appaltante per ciascun concorrente, secondo un proprio calendario di visite riservato, che saranno comunicati tramite messaggistica del Sistema con almeno un giorno di anticipo". Pertanto, codesta Impresa riceverà nell'area "Comunicazioni" un'apposita convocazione di sopralluogo nei prossimi giorni.
Come previsto dal disciplinare di gara al punto 7.1-bis "I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate dall’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010". Tale beneficio afferisce a tutte le categorie d'opera e, quindi, anche per la categoria OG11 ove utilizzata per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale (attestazione SOA) relativi alle categorie scorporabili OS28 e OS30 oggetto d'appalto.
Come previsto dal disciplinare di gara "Il sopralluogo può essere effettuato solo nel giorno e nell’ora fissati dalla stazione appaltante per ciascun concorrente, secondo un proprio calendario di visite riservato, che saranno comunicati tramite messaggistica del Sistema con almeno un giorno di anticipo". Pertanto, codesta Impresa riceverà nell'area "Comunicazioni" un'apposita convocazione di sopralluogo nei prossimi giorni.
Il paragrafo 16. del disciplinare di gara al punto 6) lettera b) prevede per le migliorie proposte che gli elaborati grafici da inserire nell'offerta tecnica "dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto posto a base di gara ed essere presentate in formato DWG". Pertanto, il formato DWG afferisce agli elaborati prodotti dal concorrente ove rappresentare le migliorie di progetto apportate che, se necessario, possono essere indicate sui grafici di gara da estrapolare come immagini dai PDF originari e caricare nei DWG della proposta migliorativa. Tanto perché il progetto di gara è incorruttibile nella sua rappresentazione e, quindi, tutte le eventuali modifiche proposte dal concorrente possono essere evidenziate distintamente sulle tavole originali, ove occorra. Si ricorda che le “Soluzioni migliorative e innovative del progetto” sono ammesse nei limiti e nei termini previsti dal disciplinare e soprattutto "le migliorie offerte non devono comportare variante sostanziale del progetto di gara ovvero produrre variazioni significative alle previsioni progettuali, ma esse devono essere limitate a variazioni migliorative delle lavorazioni e forniture previste in progetto senza alterare l’oggetto dell’appalto. In particolare, relativamente alle variazioni dei processi esecutivi, esse devono afferire a modifiche progettuali di dettaglio migliorative in termini di qualità ed efficienza. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che perciò ottimizzino qualitativamente le prestazioni previste nel progetto stesso, purché mantengano inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori ovvero le migliorino".
Si allega l'Elenco degli elaborati di progetto posti a base di gara.
Il paragrafo 9. del disciplinare di gara prevede che "I concorrenti che non siano in possesso del certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria “Trasporto conto proprio – ex art. 212 comma 8 del d.lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i.”, possono avvalersi del subappalto ad altro soggetto con adeguata abilitazione a norma di legge; in tal caso, l’importo della prestazione subappaltata incide sulle quote massime subappaltabili ex art 105 del Codice. L’omessa dichiarazione di subappalto per le suddette attività, in difetto della predetta abilitazione, preclude al concorrente la possibilità di ricorrere al subappalto in corso d’opera; pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso della predetta abilitazione e né si sia avvalso del relativo subappalto sarà escluso dalla gara."
Il paragrafo 7.1 del disciplinare di gara aggiunge che "Il requisito di iscrizione all’ANGA è imprescindibile per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, atteso che le attività oggetto di appalto producono comunque rifiuti di lavorazione (scarti di produzione, imballaggi, materiali di risulta, ecc.) sia in relazione alle opere edili da realizzare che ad altre opere cantieristiche (incantieramento, opere provvisionali, opere di ripiego a fine lavoro, ecc.). A nulla rileva la stima delle partite di computo metrico di progetto in termini di quantificazione dei rifiuti da smaltire, atteso che la definizione di “rifiuto” va intesa nella sua accezione più ampia e completa come declinata dall’art. 183 d.lgs. 3/4/2006 n. 152: quindi, la quantità effettiva di smaltimento dei rifiuti va oltre il volume di risulta determinato in progetto per la categoria di trasporto a discarica (che non ricomprende tutti i rifiuti prodotti in cantiere), essendo i costi di smaltimento correlati alla gestione del cantiere ricompresi nelle spese generali del prezzo di appalto (per es. per apprestamenti, mantenimento e uso in sicurezza dei luoghi di lavoro, per sgombero e pulizia dell’area o del bene da riconsegnare a fine lavori in condizioni di praticabilità e funzionalità, ecc.). Pertanto, il possesso del requisito professionale predetto, essendo una condizione di qualificazione, deve essere necessariamente posseduto dal concorrente per essere ammesso alla procedura concorsuale e la facoltà di subappalto è l’unico strumento possibile per acquisirlo in sede di gara da parte dei soggetti che ne sono sprovvisti, atteso che l’istituto dell’avvalimento non è applicabile a tale fattispecie. Detto requisito deve essere posseduto dal concorrente, a pena di esclusione, in qualsiasi forma si costituisca in gara, ex art. 45 del Codice, e pertanto in caso di soggetto plurisoggettivo deve essere posseduto da tutti coloro che partecipano come raggruppati, consorziati, retisti o altro."
Ciò detto il requisito di iscrizione all'ANGA opera per tutte le categorie d'opera dell'appalto, ovvero OG2 - OS28 - OS30. Pertanto, l’importo della prestazione subappaltata incide sulle quote massime subappaltabili ex art 105 del Codice in relazione alla forma di partecipazione alla gara (ovvero se operatore singolo od operatore plurisoggettivo). A tal proposito, per gli operatori plurisoggettivi:
- il paragrafo 7.4 specifica che "Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, relativamente al trasporto dei rifiuti connessi alle prestazioni che verranno dalle stesse eseguite;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, relativamente al trasporto dei rifiuti connessi alle prestazioni che verranno dalle stesse eseguite";
- il paragrafo 7.5 specifica che "Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se esecutore, o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici."
Nel caso specifico del quesito sottoposto, se il concorrente partecipa alla gara come consorzio stabile, l'importo di subappalto per trasporto a rifiuto comprende tutte le categorie d'opera dell'appalto e la rispettiva percentuale di subappalto va determinata in base all'importo totale dell'appalto, tenendo comunque conto che per la categoria d'opera super-specialistica OS30 resta fermo il limite di subappalto del 30% di cui all'art. 105 comma 5 del Codice.
Circa i quesiti a) e b) la risposta è affermativa, ovvero ove il concorrente includa grafici nella documentazione tecnica da esibire può utilizzare anche il formato A3 che viene perciò conteggiato alla pari di due cartelle A4. Appare evidente che la stessa linea di principio trovi applicazione anche per i formati degli elaborati grafici di cui al punto 6) “Soluzioni migliorative e innovative del progetto” lettera b) del paragrafo 16. del disciplinare di gara, ovvero detti grafici possono essere redatti anche in formato A4 e perciò due di essi vengono conteggiati alla pari di una cartella A3.
Circa il quesito c) si chiarisce che:
- il diagramma di flusso di cui al paragrafo 16. punto 6) lettera f) afferisce alla sequenza delle fasi lavorative in cui si articola la "soluzione migliorativa" proposta, rappresentate mediante figure geometriche convenzionali e frecce di collegamento, all'interno delle quali un'indicazione testuale descrive l'attività da svolgere senza indicare tempi di esecuzione lavori che, invece, fanno parte della “offerta tempo”, a pena di nullità dell’offerta migliorativa;
- il diagramma di Gantt di cui al paragrafo 16. punto 1) afferisce alla sequenza descrittiva delle fasi di attività correlate alle "misure di sicurezza aggiuntive" che il concorrente intende adottare e sviluppare, coordinandole con il PSC di progetto ma senza indicare tempi offerti per l'esecuzione dei lavori che, invece, fanno parte della “offerta tempo”, a pena di esclusione;
- il diagramma di flusso di cui al paragrafo 16. punto 5) afferisce alla sequenza descrittiva delle fasi lavorative valutate in ordine ai processi e metodi operativi e cantieristici in termini di efficacia, efficienza e produttività e non sulla durata dei lavori che, invece, fa parte della “offerta tempo”, a pena di esclusione.
Si segnala che il disciplinare di gara, in linea con la norma codicistica e regolamentare, prevede: A) al paragrafo 15.3.1 punto 23) che il concorrente debba dichiarare «di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento – di prendere atto che è a carico del concorrente stesso l’obbligo di controllare, in sede di predisposizione della propria offerta, le voci riportate nel computo metrico estimativo attraverso l’esame degli elaborati progettuali, grafici e capitolato d’appalto, nonché di tutti gli altri documenti a base di appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto – di prendere atto che in esito a tale verifica è a carico del concorrente stesso di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto in progetto – di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che resta fisso e invariabile – di prendere atto che il computo metrico estimativo non ha valore negoziale essendo il prezzo offerto “a corpo” fisso e invariabile ex art. 59 comma 5-bis del Codice (in linea con il principio sancito dall’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del Codice)»; B) al paragrafo 15.3.1 punto 24) che il concorrente debba dichiarare «di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, … e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. …» (a tal proposito si chiarisce che i termini di realizzabilità dei lavori, adeguatezza del progetto e remuneratività dei prezzi vanno intesi in rapporto all’interezza del progetto posto a base di gara da considerare perciò nel suo insieme ai fini della determinazione del prezzo a corpo, tenendo conto che il computo metrico estimativo è un elaborato progettuale di previsione di spesa, mentre la stima di dettaglio dei lavori è un onere a carico del concorrente per formulare la propria offerta a corpo); C) al paragrafo 17. punto 1) che il concorrente debba dichiarare «di aver formulato la propria offerta tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti nel computo di stima dei lavori posto a base di gara, nonché di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo di progetto e, pertanto, la propria offerta, riferita all’esecuzione dei lavori a corpo secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile». Chiarito ciò, si osserva che le differenze estimative segnalate dall’interrogante, a prescindere dalla loro attendibilità, sono irrilevanti ai fini della quantificazione del prezzo d’appalto (invero esse assommano a € 19,41), mentre circa le voci di tariffa IM-006a e C.08.010.060.d. del CME-M esse risultano essere pari a zero in quanto non presenti nei lavori (tant’è che la quantità di computo è zero).
Gli elaborati con rispettivo numero di cartelle, da presentare nell'offerta tecnica, pertinenti all'elemento di valutazione “Soluzioni migliorative e innovative del progetto” sono indicati nel disciplinare di gara al paragrafo 16. punto 6).
Premesso che il disciplinare di gara puntualizza:
A) al paragrafo 16. punto 6) che “le migliorie offerte non devono comportare variante sostanziale del progetto di gara ovvero produrre variazioni significative alle previsioni progettuali, ma esse devono essere limitate a variazioni migliorative delle lavorazioni e forniture previste in progetto senza alterare l’oggetto dell’appalto. In particolare, relativamente alle variazioni dei processi esecutivi, esse devono afferire a modifiche progettuali di dettaglio migliorative in termini di qualità ed efficienza. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che perciò ottimizzino qualitativamente le prestazioni previste nel progetto stesso, purché mantengano inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori ovvero le migliorino”;
B) al paragrafo 18.2 punto 2.1) che “Ai sensi dell’art. 95 comma 14-bis del Codice, non sarà attribuito alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta, fatto salvo quanto richiesto nel presente disciplinare”;
ciò detto, si conferma che “Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta” a norma dell’art. 59 comma 4 lettera c) del CCP. Pertanto, le migliorie proposte per l’esecuzione dei lavori fanno carico all’offerente in via esclusiva e non possono costituire variante suppletiva del progetto a base d’appalto ma esse appartengono all’offerta di gara nella sua complessità qualitativa.
Il paragrafo 5. del disciplinare di gara specifica che "Resta comunque salva la facoltà dell’operatore economico invitato a gara in forma individuale di presentare offerta quale mandatario, a pena di esclusione, di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un’aggregazione di imprese di rete o di un GEIE, a norma dell’art. 48 comma 11 del Codice e fatti salvi in ogni caso i divieti di cui all’art. 48 comma 7 del Codice."
Pertanto, al quesito non può che darsi risposta negativa.
Circa il sopralluogo resta fermo quanto previsto nel disciplinare di gara e nella convocazione di sopralluogo inviata tramite il Portale Gare.
Il paragrafo 15.1 del disciplinare di gara prevede l'alternativa di assolvere all’imposta di bollo tramite contrassegno telematico (marca da bollo) da apporre sulla stampa cartacea della domanda digitale, purché l’immagine scannerizzata della stampa bollata sia firmata con firma digitale o elettronica qualificata. Circa il codice ufficio e il codice tributo dell’imposta di bollo da indicare sul mod. F23 si rinvia alle disposizioni dell'Agenzia delle entrate al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/codici-attivita-e-tributo/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f23; in ogni caso si ritiene valido per l'imposta di bollo il codice tributo 456T
Il paragrafo 17. del disciplinare di gara dispone che "Per le migliorie proposte per l’esecuzione dei lavori, qualora offerte dal concorrente, la busta “C” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti ulteriori documenti: il computo metrico estimativo ... La documentazione innanzi richiesta, relativa alla componente economica della miglioria di offerta, ...": quindi il computo metrico estimativo di che trattasi (nonché gli altri elaborati elencati al medesimo punto del disciplinare) afferiscono esclusivamente alle migliorie offerte; detta stima è il risultato del "computo metrico" delle migliorie proposte nell'offerta tecnica di cui al paragrafo 16. punto 6) lettera e) a cui aggiungere i rispettivi prezzi e importi.